Studio Staniscia Magistri
Dottori Commercialisti
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AUTOTUTELA AMICA
Oggetto: circolare Autotela: analiusi delgi estratti di ruolo con evidenziazione dei difetti
di notifica e prescrizione. Verifica legittimita’ iscirzione ipotecaria ed
annullamento e/o restrizione ipotecaria
Il Contribuente grazie all’Istituto dell’Autotutela, puo’ ottenere velocementel’annullamento di un atto. Potrebbe trattarsi di un avviso di accertamento, una comunicazione di irregolarita’e/o di una cartella esattoriale.L’Autotutela e’ una istanza che il contribuente invia all’Amministrazione Tributaria per far valere un Suo diritto e pertanto risulta essenzialeconoscere il suo utilizzo
Discrezionalita’ ed iter complesso nell’eservizio dei diritti di cui alle lagge 241/90 ed alla Autitutela aprono il diritto del contribuente al risarcimento
La cartella esattoriale è equiparabile ad un atto di precetto e deve essere formalmente corretto sia in termini di pretesa impositiva che di calcoli, per essere certo liquido ed esigibile.
Pertanto tramite la legge 241/90 accesso atti amministrativi ed art 6 D.P.R. 184/2006 e’ legittimo chiedere sia all’Agenzia della Riscossione ceh ai relativi Enti Impositori le motivazioni formali e sostanziali dell’emissione dell’atto impositivo tramite semplice istanza
L’autotutela, rientra principalmente, quello di attivazione ad istanza del contribuente il quale puo’ trasmettere all’Ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un’esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla documentazione utile a comprovare le tesi sostenute, l’atto di cui si chiede l’annullamento e i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte
Decorso il 30.mo giorno la richiesta “si intende respinta”.
Ma il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso richiesto in via formale devono essere motivati, a cura del responsabile del procedimento, con la specificazione delle circostanze in base alle quali la richiesta non può essere accolta e/o deve essere differito l’accesso, o con l’indicazione dei documenti sottratti all’accesso.
- In tal caso di effettua ricorso Difensore Civico e/o Ufficio DICA- Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Reclamo Unione Europea Se le Autorita’ succitate invitano alla rimozione del divieto di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 allora il responsabile del procedimento di autotutela ovvero l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale” potrà, dunque, subire una condanna risarcimento del danno erariale, sia quando lo produca direttamente a carico dell’Amministrazione, sia quando quest’ultima lo subisca indirettamente trovandosi costretta a ristorare il pregiudizio arrecato al contribuente.
Infatti la presecuzione dell’attività da parte dell’Amministrazione interessata alla procedura di accesso agli atti per diniego illegittimo di Autotutela, costituirebbe decorsi infruttuosamente i giorni dalla decisione dell’invito delle Autorita’ all’ostensione dei documenti interessati, un’azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”
Se invece l’Amministrazione valuta l’istanza fondata e procede in Autotutela es: per evidente errore logico o di calcolo non chiaro il contribuente ha ottenuto riscontro positivo alla Sua richiesta.
Lo Studio Sara dr.ssa Staniscia e’ attivo nel predisporre atti di accesso ai sensi della Legge 241/90 trasparenza atti amministrativi e successivi ricorsi stragiudizionali, in base a dispositivi gia’ pienamente conseguiti, in Italia ed in Europa con predisposizione in atto Reclamo presso Unione Europea ai sensi della Sentenza 298/3 del 9/11/2017
Lo Studio persegue tali finalita’ attraverso i seguenti passaggi:
- 1) Inoltro richiesta ai sensi della legge 241/90 trasparenza atti amministrativi Agenzia riscossione ed Entrate ed Ente Impositore della documentazione probatoria relativa alla legittimita’ dell’atto impositivo, con richiesta dell’esame formale e/o sostanziale dell’atto impositivo.
- 2) Istanza di autotutela finalizzata al preventivo contraddittorio per eliminare d’ufficio ex lege gli errori formali e/o sostanziali e contestare parzialmente e/o totalmente la legittimita’dell’atto impositivo
- 3) Ricorso nei trenta giorni successvi al difensore civico e./o Ufficio DICA- Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito al diniego di autotutela
- 4) Richiesta risarcimento danno patito
- 5) Inserimento reclamo Unione Europea
- Per preventivi contattattare
Studio Staniscia Magistri
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